Statuto

Di seguito potete consultare e scaricare lo statuto e l’atto costitutivo.

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

DIPARTIMENTO SOLIDARIETA’ EMERGENZE FIC - APS

Art. 1 Costituzione

 

  1. E’ costituita, promossa dalla Federazione Italiana Cuochi (F.I.C.), l’associazione di promozione sociale a carattere nazionale denominata “Dipartimento Solidarietà Emergenze FIC- APS ”, qui di seguito detta “Associazione Nazionale” o “Associazione”.
  2. L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’associazione adotta la qualifica e l’acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

  1. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

 

Art. 2 Sede

 

  1. L’Associazione Nazionale ha sede attualmente in Roma. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune.
  2. Con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale possono essere istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.

 

Art. 3 Durata

 

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art.4 Oggetto e finalità

 

  1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

  1. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

 

  1. a) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
  2. b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  3. c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  4. d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

 

In particolare l’Associazione intende:

  • promuovere e diffondere, sensibilizzando le istituzioni pubbliche e la collettività intera, una più vasta conoscenza dei principi della “ristorazione collettiva di emergenza” al fine di contribuire alla realizzazione di un approccio sistemico, in armonia con altre componenti coinvolte nella risposta sanitaria nelle grandi emergenze, per dare una risposta organica nell’ambito della complessa organizzazione dei soccorsi socio-sanitari;
  • intervenire, promuovere e coordinare, in collaborazione con le Istituzioni ed Autorità competenti, gli interventi in situazioni di emergenze ed eventi critici naturali e antropici, sociali e sanitari che rendano necessario un intervento immediato ed integrato in ambito di Protezione Civile, prestando il proprio contributo umano e tecnico-professionale a mezzo dei propri associati in attività di protezione civile, ovunque si richieda necessario l’intervento, su tutto il territorio nazionale e, ove ve ne siano i presupposti, internazionale, in particolare per il settore “ristorazione collettiva di emergenza”;
  • promuovere e diffondere attraverso l’impegno di personale altamente formato nelle arti culinarie e gastronomiche, la cultura del volontariato attraverso la prestazione della propria attività promuovendo iniziative di carattere sociale, assistenziale e benefico diretto ed indiretto in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, emergenze socio-sanitarie e comunque in tutte le situazioni, collettive od individuali, di svantaggio e disagio in ragione di condizioni fisiche, psichiche,economiche, sociali o familiari;
  • contribuire al progresso morale e civile delle popolazioni, operare per rendere più incisiva la solidarietà sociale e per valorizzare le risorse del territorio.

 

Tali scopi sono perseguiti attraverso le attività di seguito elencate a titolo esemplificativo:

  1. organizzare, pianificare e realizzare in località colpite da eventi calamitosi e più in generale in situazioni emergenziali, attività di ristorazione per le popolazioni danneggiate dall’evento, con allestimento di mense da campo, la corretta preparazione, conservazione e stoccaggio degli alimenti, preparazione e distribuzione pasti nel rispetto delle norme igienico sanitarie per la prevenzione dei rischi alimentari, con l’offerta di pasti sempre più idonei ad un’utenza diversificata (età, particolari problematiche dietetico-nutrizionali, specifiche patologie, precetti etico-religiosi e simili);
  2. offrire supporto per la predisposizione di piani di intervento in tutte le emergenze nazionali e internazionali in cui possa risultarne necessario l’impiego di cuochi e personale addetto a fronteggiare l’emergenza ove si richieda l’immediato intervento di una mensa da campo allestita con personale specializzato e formato per offrire servizio di ristorazione;
  3. promuovere ed organizzare in collaborazione con tutti gli Enti e/o Organizzazioni che ne richiedano l’intervento, la realizzazione di un “comparto mobile” volto a fronteggiare un emergenza che richieda l’intervento di personale di cui sopra
  4. promuovere, organizzare, svolgere l’informazione, la formazione e l’aggiornamento permanenti in materia di ristorazione collettiva con il preciso scopo di avvicinare e dotare degli opportuni mezzi chiunque voglia operare volontariamente in questo preciso settore, attraverso appositi corsi di formazione e/o aggiornamento, nonché mediante seminari, convegni, congressi e simili; nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
  5. proporsi come luogo d’incontro e di aggregazione nel nome di interessi sociali e culturali connessi all’attività di ristorazione assolvendo alla funzione di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale della solidarietà sociale volta a superare squilibri economici, sociali e culturali con particolare attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio, anche con interventi di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari e di valorizzare i prodotti del territorio a sostegno delle economie locali;
  6. promuovere la cultura del volontariato attuando principi di solidarietà che tendano alla realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali, alla promozione della salute, al sostegno della ricerca medico-scientifica, alla cooperazione internazionale.
  7. coordinare il flusso informativo di tutte le operazioni compiute dall’Associazione a livello nazionale, costituendo una banca dati e l’Osservatorio Associativo;
  8. L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.
  9. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
  10. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
  11. 6. L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E’ ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’Assemblea degli Associati. L’Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 Associati

 

  1. Il “Dipartimento Solidarietà Emergenze FIC – APS” è costituito da associati che possono essere esclusivamente persone fisiche, aderenti alle Sezioni Regionali ed equiparate, che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che si riconoscono ed accettano le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni.
  2. Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo. La qualifica di associato si ottiene con domanda scritta da inoltrare al Consiglio Direttivo della Sezione Regionale di riferimento ed il versamento della quota associativa.
  3. Nella domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

  1. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea o il Collegio dei Probiviri se costituito.
  2. Possono inoltre aderire associazioni già costituite che abbiano scopi analoghi o connessi ai propri, con una presenza prevalente della componente volontaria, con dimostrata capacità operativa e che contribuiscano alla realizzazione degli scopi associativi mettendo a disposizione le proprie risorse strumentali e professionali in maniera gratuita. L’adesione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Tali enti sono equiparati alla Sezione Regionale.
  3. La quota associativa a carico degli associati, annualmente stabilita dall’Assemblea Nazionale, è intrasmissibile, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

 

 

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

 

  1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
  2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.
  3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
  4. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dall’Assemblea Nazionale.
  5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata .
  6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
  7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

 

Art. 7 Perdita della qualità di associato

 

La qualità di associato si perde per:

  • Decesso dell’associato o per scioglimento della Sezione;
  • Dimissioni: nel caso di persona fisica, ogni associato può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo Regionale di appartenenza. Tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
  • Recesso: in caso di Sezione Regionale o equiparata la domanda di recesso deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale ed ha effetto con lo scadere dell’anno incorso, purché sia fatto almeno tre mesi prima. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
  • Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.
  • Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato entro trenta giorni dalla delibera, e l’interessato potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea o al Collegio Nazionale dei Probiviri se costituito, che deciderà con provvedimento impugnabile innanzi al Giudice ordinario nel termine di 30 giorni dalla notifica all’interessato.

Art. 8 Articolazioni territoriali

 

  1. Il “Dipartimento Solidarietà Emergenze FIC- APS” promuove il decentramento dei poteri all’interno dell’Associazione; favorisce e valorizza tutte le identità che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa.
  2. Il sistema associativo si articola nei seguenti livelli:

– nazionale

– regionale

– provinciale

Art. 9 Associazione Nazionale

 

  1. Gli organismi di livello nazionale, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche e il governo dell’Associazione nella sua dimensione nazionale.
  2. L’Associazione Nazionale promuove lo sviluppo ed il consolidamento dell’Associazione nel territorio, riferendosi ad un principio di sussidiaretà, a partire dalla valorizzazione del livello provinciale, indirizzando e coordinando l’iniziativa associativa delle articolazioni territoriali, promuovendo l’iniziativa del “Dipartimento Solidarietà Emergenze FIC -APS” sul territorio regionale ed il suo sviluppo

L’Associazione Nazionale ha il compito di promuovere la condivisione e il rispetto dei principi statutari e della corretta conduzione della vita associativa nelle sue articolazioni. Ha la facoltà di verificare e controllare il funzionamento democratico delle Sezioni regionali e la loro corretta gestione. Il Consiglio Direttivo Nazionale potrà predisporre uno specifico regolamento, da far approvare dall’Assemblea Nazionale, che disciplini il rapporti con gli organi nazionali.

  1. Competenze e responsabilità nazionali possono essere delegate al territorio, in accordo con gli organismi dirigenti coinvolti, con gli eventuali supporti economici ed organizzativi.
  2. Gli organismi a livello nazionale rappresentano il “Dipartimento Solidarietà Emergenze FIC-APS” nei confronti delle istituzioni ed enti politici ed amministrativi nazionali ed internazionali.
  3. L’associazione Nazionale può costituire coordinamenti tematici anche a carattere permanente e promuovere gruppi di lavoro e reti.

 

 

Art. 10 Sezione Regionale

 

  1. L’Associazione Nazionale opera localmente attraverso le Sezioni Regionali denominate “Dipartimento Solidarietà Emergenze FIC- APS …”seguite dal nome della Regione di appartenenza.
  2. Gli organismi di livello regionale, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche e il governo dell’Associazione nella sua dimensione regionale.
  3. La Sezione Regionale si costituisce quale articolazione autonoma da un punto di vista giuridico ed amministrativo; è dotata di propri organi associativi e di un proprio statuto che deve recepire il presente Statuto in particolare relativamente al Titolo II, III e IV. o adottare lo schema di statuto eventualmente predisposto dall’Associazione Nazionale.
  4. L’Associazione regionale è strumento di costante relazione e raccordo con il livello nazionale; garantisce e organizza la partecipazione del territorio ai coordinamenti e alle reti nazionali.

 

 

Art. 11 Sezione Provinciale

 

  1. Il “Dipartimento Solidarietà Emergenze FIC- APS” promuove e favorisce la costituzione di sezioni territoriali provinciali quali primi livelli del coordinamento, dell’organizzazione e della presenza dell’Associazione nel territorio.
  2. Le Sezioni Provinciali sono denominate “Dipartimento Solidarietà Emergenze FIC- APS …”seguite dal nome della Provincia di appartenenza.
  3. La Sezione Provinciale valorizza l’insediamento associativo e rappresenta l’Associazione nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale, applicandone lo Statuto, il Regolamento e tutte le deliberazioni.
  4. La Sezione Provinciale si costituisce quale sede operativa della Sezione Regionale e può avvenire su iniziativa del Consiglio Direttivo Regionale o su richiesta di almeno cinque associati di una provincia, ma in ogni caso previa deliberazione del Consiglio Direttivo della Sezione Regionale, il quale nomina o ratifica il/i relativo/i referenti/i, con potere di revoca.

 

Art. 12 Commissariamento

 

1.Nel caso in cui li Consiglio Direttivo Regionale, ponga in essere delle condotte che contrastino in maniera insanabile con lo spirito dell’Associazione e con quanto previsto nel presente Statuto, il Direttivo Nazionale potrà disporne il Commissariamento, attraverso la nomina da parte del Consiglio Direttivo Nazionale di un Commissario scelto tra gli associati.

  1. Il commissariamento deve essere inteso come un provvedimento eccezionale e transitorio che ha per scopo la riorganizzazione della Struttura Periferica mediante il superamento delle difficoltà contingenti.
  2. 3. Il commissariamento della struttura periferica si intende superato a insindacabile giudizio del Commissario e del Direttivo Nazionale, che provvederà a convocare l’Assemblea Regionale per la elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

 

Art. 13 Organi dell’Associazione

 

  1. Gli organi dell’Associazione sono:
  2. a) l’Assemblea Nazionale degli Associati;
  3. b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
  4. c) il Presidente Nazionale;
  5. d) Il Collegio Nazionale dei Revisori
  6. e) il Collegio Nazionale dei Probiviri (eventuale)
  7. f) la Consulta dei Comitati Regionali

2 Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento della carica.

 

Art. 14 Convocazione dell’Assemblea Nazionale degli Associati

 

  1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
  2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, oppure fax o via mail ordinaria o a mezzo PEC, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine.

L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

 

Art. 15 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea Nazionale degli Associati

 

  1. L’Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberante dell’Associazione.
  2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota annuale
  3. Gli associati partecipano all’Assemblea Nazionale attraverso il sistema delle deleghe secondo le seguenti modalità: ogni Sezione Regionale partecipa attraverso 1 (uno) Delegato nella figura del proprio Presidente e un numero di delegati in proporzione al numero degli associati che risultano iscritti ed in regola con la quota associativa alla Sezione Regionale, esprimendo un delegato ogni 10 (dieci) associati, che siano il più possibile espressione delle varie province che la compongono. I delegati vengono nominati dalle Assemblee degli associati delle Sezioni Regionali.
  4. Il Delegato Presidente della Sezione Regionale può, in caso di necessità, essere sostituito da altro componente il Consiglio Direttivo indicato con specifica delibera dell’organo.
  5. La rappresentanza proporzionale numerica può essere modificata con delibera dell’Assemblea Nazionale in seduta straordinaria, senza che questo sia oggetto di modifica statutaria.
  6. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l’Assemblea ordinaria ha il compito di:

  1. delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
  2. deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;
  3. eleggere, determinandone il numero, e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
  4. eventualmente eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
  5. eventualmente eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri;
  6. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
  7. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  8. deliberare in merito all’eventuale preventivo di spesa;
  9. stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli associati;
  10. deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

  1. deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
  2. deliberare la revoca dell’intero Consiglio Direttivo;
  3. deliberare la modifica della rappresentanza proporzionale numerica dei Delegati;
  4. deliberare sullo scioglimento dell’Associazione stessa e la devoluzione del patrimonio.
  5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

 

Art. 16 Validità dell’Assemblea

 

  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente.
  2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
  3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
  4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, la revoca dell’intero Consiglio Direttivo e la modifica della rappresentanza proporzionale numerica dei Delegati è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
  5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

 

Art. 17 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo Nazionale

 

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
  2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
  3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.

  1. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri membri. Se del caso, con l’esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
  2. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l’attività di amministrazione svolta a favore dell’Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti previsti dell’art. 6 del presente Statuto.

 

Art. 18 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo Nazionale

 

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri.
  2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.

L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.

  1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
  2. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
  3. Le riunioni del Consigli Direttivo l’assemblea possono essere svolte anche in forma telematica (es. videoconferenza, skype e simili) alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
  4. a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  5. b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  6. c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  7. d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

 

Art. 19 Attribuzioni del Consiglio Direttivo Nazionale

 

  1. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
  2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
  3. eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
  4. assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
  5. amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
  6. predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  7. qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
  8. indire adunanze, convegni, ecc.;
  9. deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
  10. deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
  11. decidere sull’esclusione degli associati;
  12. deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017
  13. proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; Ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3.
  14. istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

 

Art. 20 Il Presidente Nazionale

 

  1. Il Presidente Nazionale è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
  3. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
  4. Al Presidente in particolare compete:
  5. provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  6. è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
  7. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
  8. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
  9. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

 

Art. 21 Il Segretario ed il Tesoriere

 

  1. Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
  2. Al Segretario compete:
  3. la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  4. curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  5. la redazione dei libri verbali nonché del libro soci;
  6. Al Tesoriere spetta il compito di:
  7. tenere ed aggiornare i libri contabili;
  8. predisporre il bilancio dell’Associazione.

 

Art. 22 Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

 

  1. Il Collegio Nazionale dei Revisori è eletto dall’Assemblea Nazionale è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che subentrano in ogni caso di cessazione di un componente effettivo. Essi durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.
  2. Essi potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un componente deve essere iscritto all’apposito Registro dei Revisori Legali dei Conti.
  3. Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente.
  4. Ai Revisori spetta:
  5. partecipare, nella persona del Presidente, alle adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto;
  6. vigilare sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta gestione amministrativa e contabile dell’Associazione. I controlli, trimestrali, sono verbalizzati su apposito libro;
  7. redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all’Assemblea;
  8. vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, verificando la conformità allo Statuto e alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale delle delibere e degli atti del Consiglio Direttivo Nazionale, dell’Assemblea e di tutti gli organismi funzionali alla vita dell’Associazione. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto.
  9. L’incarico di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica nell’ambito degli organi associativi sia nazionali che regionali.
  10. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori non soci è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.
  11. Il Collegio può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

 

 

Art. 23 Collegio Nazionale dei Probiviri (eventuale)

 

  1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è eletto dalla Assemblea Nazionale degli Associati e si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti che subentrano in ogni caso di cessazione di un componente effettivo. Essi durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.
  2. Il Collegio Nazionale dei Probiviri elegge al proprio interno un Presidente.
  3. Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha il compito di:
  4. emettere pareri di interpretazione sulle norme dello Statuto e del/i regolamento/i del Dipartimento Nazionale Solidarietà Emergenze FIC
  5. verifica la congruetà degli statuti e regolamenti delle Sezioni Regionali ed eqiparate;
  6. emette pareri di legittimità su atti, documenti e delibere degli organi dirigenti;
  7. derime le eventuali controversie che dovessero insorgere tra associati e il Dipartimento Nazionale Solidarietà Emergenze FIC o i suoi organi;
  8. deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto; il suo lodo è appellabile innanzi al giudice ordinario nel termine di 30 giorni dalla ricezione della notifica del provvedimento da parte del soggetto interessato.
  9. L’iniziativa del Collegio dei Probiviri è intrapresa a seguito di richiesta di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa.
  10. Il Collegio Nazionale dei Probiviri giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura.
  11. La carica di membro del Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica nell’ambito degli organi associativi sia nazionali che regionali.

 

Art. 24 Consulta delle Sezioni Regionali

 

  1. La Consulta delle Sezioni Regionali è la sede dove le linee unitarie di indirizzo politico definite dal Dipartimento Nazionale Solidarietà Emergenze FIC vengono declinate sulle singole realtà regionali e dove si concordano le modalità per l’attuazione dei programmi di interesse sovra regionale.
  2. La Consulta è riunita dal Presidente Nazionale almeno una volta l’anno.
  3. Alle sedute della Consulta partecipano i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale ed un rappresentante per ciascuna Sezione Regionale o equiparate.
  4. I pareri espressi dalla Consulta delle Sezioni Regionali devono essere portati a conoscenza dell’Assemblea Nazionale nella prima riunione utile successiva per l’assunzione di eventuali delibere.

 

Art. 25 Libri sociali

 

  1. L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
  • libro degli associati,;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
  1. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Art. 26 Risorse economiche

 

  1. Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:
  • quote associative e contributi degli associati;
  • erogazioni liberali di associati e terzi;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
  • contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
  • contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
  • rendite patrimoniali;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
  • entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
  1. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  2. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

 

Art. 27 Esercizio finanziario

 

  1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell’organo di revisione, se eletto.
  3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

 

Art. 28 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

 

  1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 15 comma 4 del presente Statuto.
  2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
  3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altra associazione di promozione sociale o ETS che svolga le stesse o analoghe attività d’interesse generale, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

Art. 29 Disposizioni generali

 

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile

 

Approvato dall’Assemblea Straordinaria del 15 Aprile 2019

Il Presidente Nazionale
Roberto ROSATI